E’ nulla la notifica della decisione effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. se invece l’ordine procedente aveva la possibilità di conoscere il domicilio presso cui raggiungere il professionista interessato. Infatti, solo se la notificazione presso la residenza, presso il domicilio o per ultimo preso la dimora dell’interessato non abbia avuto buon fine, può ritenersi efficace la notifica per gli irreperibili (ex art. 140 c.p.c.). (Nella specie il professionista aveva mantenuto la residenza in un luogo dove risultava irreperibile e dove il C.d.O. aveva tentato di notificare, ma il consiglio non aveva tentato la notifica presso il domicilio del professionista incolpato, che pure risultava indicato negli atti in possesso dell’organo procedente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 25 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 247
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 25 Ottobre 2004
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