E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente all’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d..n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 3 luglio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 08 Novembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 03 Luglio 2006
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