La cancellazione dell’albo per motivi di incompatibilità non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni con l’assegnazione di un termine a difesa per la presentazione di deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 10 luglio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 08 Novembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Luglio 2006
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