Tenuta albi – Avvocato radiato – Reiscrizione – Decorso del termine come previsto dall’art. 47 r.d.l. n. 1578/1933 – Necessità – Mancata decorrenza del termine – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, che si estende ai sei se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio. (Nella specie pertanto non è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che era stato radiato a seguito di condanna per la commissione di delitti contro l’amministrazione della giustizia e con l’abuso dell’opera di avvocato, e per i quali non era ancora decorso il termine di sei anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 28 Dicembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment