Per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori è necessaria la permanenza dell’iscrizione e lo svolgimento di 12 anni di attività legale quale avvocato, come previsto dall’art. 33 r.d.l. n. 1578/33. Pertanto deve essere rigettata la domanda di iscrizione dell’avvocato se al momento della domanda non era maturato il predetto termine, a nulla rilevando l’eventualità che nella decisione la data di riferimento per la decorrenza del termine era stata erroneamente indicata). (Rigetta il ricorso avverso decisione comitato del C.N.F. per la tenuta dell’albo speciale, 14 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Dicembre 2006
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