Tag: cdf (nuovo) art. 68

  • Divieto di agire nei confronti dell’ex cliente: irrilevante il consenso del cliente stesso (e legittime le ipotesi sine die)

    Con riferimento ai limiti relativi all’assunzione di un incarico professionale nei confronti di un ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), l’irrilevanza del consenso del cliente (il quale non scrimina l’illecito) e l’assenza di un termine -altrimenti biennale- nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 68 cdf cit. sono entrambi precetti conformi alle norme comunitarie regolatrici della materia, affermati in sede europea dalla “Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo” adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, di cui la norma deontologica de qua rappresenta l’applicazione in sede nazionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024

    NOTA:
    Sull’irrilevanza (“salvo espresse e tassative eccezioni”) del consenso dell’avente diritto in ambito deontologico, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.
    In senso conforme, con specifico riferimento all’irrilevanza del consenso del cliente nell’illecito di cui all’art. 68 cdf, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

  • Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza

    Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024

  • Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione

    La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale e, solo dopo aver avuto contezza dell’esposto da parte dell’altro coniuge, aveva rinunciato al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso che tale successiva condotta dell’incolpato rilevasse ai fini di una ulteriore attenuazione della sanzione irrogatagli dal CDD, pertanto confermata anche in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023

  • La violazione del divieto di assumere incarichi nei confronti dell’ex cliente non è scriminata dal consenso di quest’ultimo

    L’assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell’illecito tipizzato all’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → in tema di limiti all’assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023

  • Difesa penale e rinuncia al mandato per conflitto di interessi

    Per il difensore, specie se incaricato della difesa penale, è assolutamente preminente l’interesse del cliente a ricevere ogni opportuna assistenza tecnica di cui deve essere garantita anche la continuità, sicché anche un’eventuale rinunzia al mandato per l’emersione di profili di incompatibilità deve avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alla posizione dell’assistito con le ulteriori conseguenza che, al riguardo, non possono pretendersi automatismi o assoluti sincronismi tra il momento in cui si abbia contezza dei profili di incompatibilità e la formale rinuncia al mandato, dovendosi invece ritenere che la comunicazione al cliente e poi all’autorità giudiziaria deve intervenire con tempi adeguati e ragionevoli in funzione dei preminenti interessi di tutela dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 211 del 19 ottobre 2023

  • La ratio del divieto all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita

    La ratio dell’art. 68 co. 1 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

  • I limiti all’assunzione di incarichi contro l’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023