Tag: cdf (nuovo) art. 68

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti

    L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 12 marzo 2015, n. 34

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215.
    In arg. cfr. pure viDeontologia, Casi pratici per immagini: “Lui, lei, l’avvocato“.

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. 1 cod. prev. (ora art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 13.03.2013 n. 35.

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti.

    La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Del Paggio), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104.

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio (Nel caso di specie, nonostante in precedenza avesse assistito entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale, aveva poi assunto la difesa di uno dei due presentando un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti

    L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215

  • Vietato assistere, anche solo di fatto, un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’avvocato che, quand’anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 23 luglio 2013, n. 137

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto

    E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.
    Le violazioni dell’art. 37 can. I c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 c.d.f. non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, c.d.f. può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 c.d.f. quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51 c.d.f., a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 135