Tag: cdf (nuovo) art. 68

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto

    E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 del medesimo codice, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.
    Le violazioni dell’art. 37, I canone (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 del C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51, a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 135