Tag: cdf (nuovo) art. 68

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Donelli), decisione n. 4 del 14 gennaio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita

    La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

  • Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti

    Vìola gli artt. 9, 10, 24, 61 e 68 CDF l’avvocato che assiste e difende più soggetti in aperto o potenziale conflitto di interessi tra esse, ovvero che svolge la funzione di arbitro in un procedimento tra un ex cliente ed una parte ancora assistita dal collega di studio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 86 del 17 dicembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Savi), sentenza n. 125 del 28 ottobre 2019

  • Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza

    Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato accettava l’incarico di agire contro un cliente, al quale inviava quindi una diffida, in calce alla quale peraltro aggiungeva due righe informative sulla pratica tra loro in corso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 70 del 29 luglio 2019

  • Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza

    Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 17 dicembre 2018, n. 182

  • L’elusione di norme deontologiche ha autonomo rilievo disciplinare

    Il divieto di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall’incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123

  • L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti

    Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120.