L’avvocato che, a mezzo delle piattaforme social, adotta nei confronti delle Istituzioni forensi e dei colleghi espressioni sconvenienti ed offensive, viola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza di cui agli art. 9 e 63 CDF, nonché il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi di cui all’art. 71 CDFArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →. Non costituisce un’esimente la contestualizzazione di tali comportamenti nell’ambito della critica politica.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Manfredi, rel. Manfredi), decisione n. 4 del 4 luglio 2019