Tag: cdf (nuovo) art. 63

  • Espressioni offensive sui social – Censurabilità anche nel contesto della dialettica politica

    L’avvocato che, a mezzo delle piattaforme social, adotta nei confronti delle Istituzioni forensi e dei colleghi espressioni sconvenienti ed offensive, viola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza di cui agli art. 9 e 63 CDF, nonché il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi di cui all’art. 71 CDF. Non costituisce un’esimente la contestualizzazione di tali comportamenti nell’ambito della critica politica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Manfredi, rel. Manfredi), decisione n. 4 del 4 luglio 2019

  • L’avvocato risponde disciplinarmente delle “diffide di pagamento telefoniche” fatte a suo nome dalla società di recupero crediti sua cliente

    Commette illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi degli artt. 7, 9 e 63 co. 2 C.D.F. il professionista che, avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti, omettendo ogni vigilanza, consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare, a suo nome, “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti, moleste e con toni minacciosi, peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi, impedendo ogni doverosa interlocuzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Montalto, rel. Montalto), decisione n. 89 del 28 luglio 2020

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • La potenziale rilevanza deontologica della vita privata: stalking punito anche in sede disciplinare

    Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 del Codice Deontologico vigente già art. 5 del Codice Deontologico previgente) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 del Codice Deontologico vigente già art. 56 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La rilevanza deontologica di frasi a contenuto denigratorio e razzista pubblicate sui social

    Vìola gli artt.5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense all’epoca dei fatti (fatti che risultano ancora oggi deontologicamente rilevanti ai sensi degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico oggi vigente) l’avvocato che utilizza frasi a contenuto denigratorio e razzista, lesive della dignità e del decoro della categoria e per averle pubblicate altresì su Facebook.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 82 del 18 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola gli artt. 5 e 59 del previgente Codice Deontologico (oggi art. 9, comma 2 e art. 63 comma 1 CDF) l’avvocato che omette di adempiere al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nella specie, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle spese di studio di sua competenza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Legittimo impedimento: responsabile l’avvocato risultato irreperibile alla visita fiscale

    Contravviene ai doveri di correttezza e lealtà, così compromettendo la reputazione propria e della categoria, l’avvocato che, dopo aver inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione ad un proprio procedimento disciplinare, non venga invece rinvenuto nella propria abitazione dal medico fiscale, la cui dichiarazione fa fede fino a querela di falso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154

  • La rilevanza disciplinare dell’inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Allorio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11