L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento (generale dello Stato e particolare della professione), verso la società, verso i terzi in genere, in quanto i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati.
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I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato aveva scritto: “…la supina presa di posizione da parte del Giudice dell’esecuzione a favore del debitore…”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritrenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
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Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino.
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Onori ed oneri del munus defensionale: i limiti deontologici all’espressione del dissenso
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. Conseguentemente, non può ritenersi deontologicamente corretto affidare ad una campagna mediatica contestazioni circa l’operato di un giudice criticandone le doti professionali e censurandone la caratura etica nonché la capacità di giudizio, con un’animosità polemica venata di inutile sarcasmo e volgare ironia sui difetti fisici altrui (Nel caso di specie, le espressioni offensive erano contenute in una lettera aperta indirizzata a tutti gli avvocati del Foro e riguardavano il Ministro della Giustizia e diversi magistrati del Tribunale, sui quali ultimi peraltro i locali rappresentanti istituzionali dell’avvocatura non avevano manifestato alcuna doglianza. Nonostante la condanna in sede penale ad un anno e sei mesi con pena sospesa, il Consiglio territoriale assolveva disciplinarmente il professionista, ritenuto “attento conoscitore ed osservatore da oltre un trentennio delle vicende giudiziarie”, le cui riflessioni erano state semplicemente “espresse con notevole verve, estro, sarcasmo e pervase da un fortissimo e spiccatissimo spirito critico e satirico”. La decisione disciplinare veniva impugnata dalla Procura Generale al CNF, il quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso e ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
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La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa
Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
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I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, fuori della stanza del Giudice ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall’anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, imprecava e proferiva le seguenti espressioni: “mi ha rigettato la domanda riconvenzionale… sono pazzi” e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: “questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende“. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 22 marzo 2017, n. 22
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20. -
Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.
La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Il comma 10 dell’art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che “ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”.
Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), 28 aprile 2017, n. 24
Quesito n. 281, COA di Cagliari
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La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa
Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 256
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La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato sosteneva che il collega di controparte fosse una “persona che si è dimostrata in ogni occasione, dispotica, saccente, grintosa, di sola intelligenza e fonte esclusiva dello scibile umano”, affermando altresì che la difesa avversaria fosse tanto errata ed infondata da costituire frode processuale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85. -
I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20.