La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito […]