Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007).
Tag: cdf (prev.) art. 42
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Obbligo di informazione – Violazione – Omessa restituzione di documenti
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti.
La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all’art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd “asimmetrie informative” e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 135
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico
L’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) .Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 20
-
Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Dovere di colleganza – Ritardo nella consegna dei documenti al collega subentrato nella difesa – Omessa restituzione documenti alla parte – Illecito deontologico.
L’avvocato che ritardi nella restituzione dei documenti al collega subentrato nella difesa e alla parte stessa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie considerando da un lato che le condotte del professionista potevano meritare, in astratto, di essere sanzionate con maggiore severità, e dall’altro sia la dolorosa situazione personale in cui lo stesso versava che l’assoluzione su due capi di incolpazione è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta i ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 82
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico.
L’ingiustificato e colpevole ritardo con il quale il professionista provveda a soddisfare la richiesta di restituzione di documenti rivoltagli dal cliente determina la violazione dell’art. 42 del codice deontologico forense, trattandosi di comportamento contrario al dovere di diligenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 14 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. GRIMALDI), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 133
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza.
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli artt. 38, 40 e 42 del Codice Deontologico, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Correlazione con decisione – Richiamo a norme deontologiche diverse – Fatto contenuto implicitamente nel capo di incolpazione – Validità della decisione.
La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione, pur facendo riferimento a norme deontologiche diverse da quelle richiamate nella contestazione dell’addebito, riguardi gli stessi fatti contestati e implicitamente contenuti nel capo di incolpazione. (Nella specie mentre nella contestazione si faceva riferimento agli articoli 40 e 42 c.d.f., relativi all’obbligo di informazione e restituzione di documenti, nel testo della decisione si richiamava, più esplicitamente, l’art. 47 c.d.f. relativo all’obbligo di informazione e restituzione di documenti nel caso di rinuncia al mandato). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Viterbo, 3 settembre 2000, 9 gennaio 2001, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 99
-
Art. 42 – Restituzione di documenti.
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.