Tag: cdf (prev.) art. 41

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui l’Avvocato, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui l’Avvocato, non adempiendo ad obbligazioni titolate giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

    E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti

    L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato

    La condotta del professionista che, riscosse le somme di danaro per conto del proprio assistito in esecuzione di un provvedimento giudiziale, non ne renda conto né riceva il consenso espresso del cliente, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione del cliente ai sensi degli artt. 41 e 44 Codice Deontologico Forense, a meno di consenso prestato da quest’ultimo in termini espliciti, specifici e dettagliati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208.

  • L’appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70

  • L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39.

  • Il prelievo non autorizzato dal conto corrente del cliente

    Costituisce violazione dell’art. 41 C.D. il comportamento dell’avvocato che effettui dei prelievi dal conto corrente del cliente, in mancanza di mandato o di autorizzazione di quest’ultimo (In applicazione del principio di cui in massima, è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Damascelli), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 4

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 2 marzo 2012 n. 35, 15 dicembre 2011 n. 206).