Tag: cdf (nuovo) art. 38

  • Produzione in giudizio di corrispondenza riservata e violazione del dovere di colleganza

    Viola l’art. 28 CD previgente (art. 48 CDF), l’avvocato che produce in giudizio e riporta in atti la corrispondenza con un collega di controparte che conteneva proposte transattive;  viola l’art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l’avvocato che presenta una domanda di risarcimento danni nei confronti del collega di controparte per fatti attinenti all’esercizio della professione senza dargliene preventiva comunicazione per iscritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 60 del 26 novembre 2018

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Viola l’art. 40 CD previgente (nonché gli artt. 6, 7 e 8 CD previgente) l’avvocato che non informa prontamente il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli e non compie le attività utili ad evitare la decorrenza del termine funzionale alla proposizione dell’appello.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 6 del 6 febbraio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN MESE

  • Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente

    Vìola i doveri di diligenza e di adempimento del mandato (artt. 8 e 38 CD previgente), di informazione (art. 40 CD previgente), e di restituzione della documentazione (art. 42 CD previgente), l’avvocato che, non avendo svolto l’incarico affidatogli, comunica invece al cliente che la causa aveva avuto esito positivo e invia atto di precetto nel quale indica una sentenza che nulla aveva a che fare con l’incarico conferito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Farolfi), decisione n. 9 del 14 novembre 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’azione giudiziaria verso il Collega presuppone un avviso scritto

    Viola l’art. 38 comma 1 CDF, l’avvocato che promuove un giudizio civile nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, omettendo di dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso stesso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Pastorelli), decisione n. 23 del 28 novembre 2016

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa

    L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdF vigente)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 247 del 31 dicembre 2018

  • Rapporto di colleganza e azione contro un collega personalmente

    Viola il rapporto di colleganza di cui all’art. 38 c.d.f. l’avvocato che, nell’intraprendere un giudizio avverso un collega, ometta di dargliene preventiva comunicazione.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 24 ottobre 2017

  • La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 185.

  • Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

    L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 Codice deontologico Forense (già art. 22 cod. prev.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231

  • Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

    L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 Codice deontologico Forense (già art. 22 cod. prev.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77

  • Vietato registrare e far ascoltare a terzi in viva voce le telefonate dell’ignaro collega

    Il precetto di cui all’art. 38, co. 2, ncdf già art. 22 cdf (secondo cui l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7