Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).
Tag: cdf (prev.) art. 38
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La rilevanza disciplinare dell’inadempimento professionale
Commette illecito deontologico l’avvocato che, per negligenza professionale, depositi tardivamente un atto giudiziario (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso al TAR, dichiarato inammissibile perché depositato fuori termine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 28
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Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento
Il comportamento dell’avvocato che subordini al pagamento di un acconto il deposito di un atto giudiziario già pronto, è condotta altamente deplorevole e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell’interesse del medesimo cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato il deposito in procura della nomina a difensore di fiducia di cui era già in possesso, al pagamento di un ulteriore acconto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6).
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La simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso
Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Restituzione a seguito di diffida legale – Responsabilità disciplinare – Sussistenza
La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell’art. 41 c.d.f., che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.
È pertanto configurabile l’infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l’avvocato abbia indebitamente trattenuto l’importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difensore d’ufficio – Doveri di correttezza e fedeltà – Osservanza – Necessaria conferma del mandato – Esclusione – Richiesta di archiviazione formulata dal P.m. – Opposizione del difensore – Richiesta di imputazione coatta al G.i.p. – Atto contrario all’interesse del cliente – Illecito deontologico
Ai fini del pieno espletamento dei relativi effetti, il mandato di difensore d’ufficio non abbisogna di alcuna conferma, peraltro insita nella mancata trasformazione dell’incarico in fiduciario, ovvero nella mancata comunicazione di nomina di altro difensore di fiducia. In mancanza di tali atti, pertanto, il difensore è comunque soggetto a tutti gli obblighi gravanti su di esso in ragione della sua funzione, ivi compreso quello di lealtà e correttezza e fedeltà al mandato e, in particolare, di comunicare al cliente le iniziative difensive maturate, specie quando queste, contrastando con un interesse immediato del cliente, seppure per lui più garantiste, potrebbero, in linea teorica, contenere un potenziale elemento di danno da individuarsi anche in un prolungamento dei tempi di definizione.
Il difensore – sia esso d’ufficio o di fiducia – laddove abbia cognizione della responsabilità del proprio cliente e, pertanto, si renda conto della infondatezza delle richieste “assolutorie” provenienti dall’accusa, non è tenuto, se tanto sia di nocumento al proprio cliente, ad opporsi a queste, e, qualora non si senta in condizione di avallare una richiesta infondata, non ha altra alternativa che rinunziare al mandato, astenendosi invece dal compiere attività contrarie all’interesse del proprio cliente. (Nella specie il P.M. aveva richiesto l’emissione di un provvedimento di archiviazione, a cui la difesa, nell’interesse del proprio assistito, avrebbe dovuto fare acquiescenza e non certamente, come accaduto, sollecitare poteri riservati al G.i.p. per una “imposizione coatta” in contrasto con l’interesse immediato del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 10 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 165
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta
La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli artt. 40 e 42 c.d.f. configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata partecipazione all’udienza – Involontarietà della condotta – Prova – Illecito deontologico – Esclusione
Va esclusa la violazione deontologica di cui all’art. 38 laddove, come nella specie, risulti sufficientemente provata dall’incolpato l’assoluta involontarietà di non presenziare alle udienze. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cremona, 7 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 luglio 2011, n. 122
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, il ricorrente non aveva mai preso contatti con il cliente in oltre due anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Impedimento a partecipare alle attività processuali – Mancata comunicazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Cancellazione dall’Elenco dei difensori d’ufficio – Impugnazione – Sindacato C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di mera legalità formale
L’art. 38 c.d.f. stabilisce che il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, che, nel caso di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, egli è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Autorità procedente ovvero ad incaricare della difesa un collega. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, investito del ruolo di difensore di ufficio, non compaia senza giustificazione in udienza né incarichi della difesa altro collega in sostituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 204