Tag: cdf (prev.) art. 38

  • Non commette illecito disciplinare l’avvocato che, PER STRATEGIA, non si presenta all’udienza penale

    L’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non ha automatico rilievo deontologico (art. 38 cdf), atteso che tale condotta ben può essere dovuta ad una insindacabile strategia processuale, che peraltro non lascia privo di difesa il proprio assistito, stante la nomina del difensore d’ufficio ex art. 484 c.p.p. (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che detta assenza era stata concordata con il proprio assistito e nell’interesse di questi, ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • La duplice rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d. (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d. (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato). (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre appello, pur avendone ricevuto mandato dal cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8.

  • L’involontaria mancata partecipazione del’avvocato all’udienza

    Va esclusa la violazione deontologica di cui all’art. 38 cdf laddove risulti sufficientemente provata dall’incolpato l’assoluta involontarietà di non presenziare all’udienza, specie ove l’assenza stessa non abbia di fatto comportato alcun danno al proprio assistito (Nella fattispecie, l’assenza all’udienza era dipesa dalla omessa annotazione della data della stessa nell’agenda di studio, ma il cliente era stato comunque utilmente difeso dal difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione dal giudice, che tuttavia segnalava il difensore assente al COA di appartenenza, che gli irrogava la sanzione disciplinare dell’avvertimento, annullata dal CNF in sede di impugnazione, in forza del principio di cui in massima).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 205

    Nota:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 luglio 2011, n. 122.

  • L’inadempimento professionale (38 cdf) e la mancata restituzione dei documenti al cliente (42 cdf) sono illeciti permanenti

    Nel caso in cui il comportamento deontologicamente rilevante consista in una condotta omissiva protratta nel tempo, tale da assumere i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia a decorrere se non quando sia cessata la permanenza stessa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di dare esecuzione al mandato ricevuto e di restituire al cliente la documentazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 106; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 78.

  • Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

    Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194

  • La sanzione disciplinare presuppone una prova certa dell’illecito

    Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpazione consisteva nell’asserito inadempimento al mandato ex art. 38 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 172

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 134.

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

    In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall’art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all’organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l’obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • L’assenza ingiustificata del difensore all’udienza non costituisce automatica violazione dei doveri deontologici

    L’assenza ingiustificata dell’avvocato all’udienza non integra ipso facto abbandono di difesa né lesione dei doveri di diligenza e correttezza, in quanto può infatti essere dettata da una ben precisa strategia processuale, la quale costituisce espressione del libero, autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza, senza aver altresì valutato le conseguenze -eventualmente favorevoli al cliente- prodotte dall’assenza stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato e ha quindi riformato la decisione disciplinare del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903.

  • Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che accetti il mandato e non lo esegua per mancato pagamento di un fondo spese.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23.