Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.
Il divieto posto dall’art. 35, co. 2, c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007).
Tag: cdf (prev.) art. 35
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico.
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela.
Atteso che, ai sensi dell’art. 19 c.d.f., costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l’offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti, non è ravvisabile illecito disciplinare a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall’interessato di gestire l’accaduto, il mandato conferito in bianco da quest’ultimo.
Invero, ai sensi del canone I° dell’art. 35 c.d.f., il mandato ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione tuttavia che l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (certezza che, nella specie, derivava dalla sottoscrizione della procura in bianco da parte del cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 gennaio 2003).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 161
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione veritiera e corretta – Misura – Dovere di riservatezza – Formale cessazione dell’incarico – Irrilevanza
L’art. 40 c.d.f., nel disciplinare gli obblighi (o la facoltà) di informazione al cliente, impone in ogni caso una informazione corretta e veritiera, a prescindere dalla virtuale innocuità delle false comunicazioni. Un rapporto fiduciario quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 c.d.f.) non può infatti tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito, mentre la maggiore o la minore gravità di siffatte violazioni può incidere soltanto sulla misura della sanzione applicabile (nella specie, quella dell’ avvertimento).
Non incide sui generali doveri di riservatezza nei confronti dei clienti la circostanza della formale cessazione del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), decisione n. 112 del 18 luglio 2011
-
Art. 35 – Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45.