L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
Tag: cdf (prev.) art. 35
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Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente)
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
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Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)
La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67
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L’introduzione in giudizio di prove false
Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).
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La simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso
Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro – Rapporti con la parte assistita – Contegno elusivo – Violazione
L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli artt. 5, 6, 7, 35, 40 e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Richiesta di prestiti personali al cliente – Illecito deontologico – Circostanze contingenti sofferenza finanziaria – Effetto esimente – Esclusione
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo che giustifica la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione, non potendo peraltro rilevare come esimenti le circostanze, pur gravi, addotte dal ricorrente a giustificazione del suo operato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Doveri di lealtà e correttezza – Violazione – Diritti – “Corrispondenza informativa” e “Consultazione con il cliente” – Onorari – “Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” – Spettanza
L’ambiguità, da parte dell’avvocato, nella redazione del documento relativo al regolamento delle competenze professionali integra un contegno non commendevole, giacché idoneo a trarre in errore il cliente, in violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di fiducia) del codice deontologico forense.
In tema di competenze professionali, il diritto “corrispondenza informativa” ed il diritto “consultazione col cliente” spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata. Per quanto, invece, concerne gli onorari, l’onorario per la voce “redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 9 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 202
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie.
Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42