Tag: cdf (nuovo) art. 31

  • La procura all’incasso non giustifica l’indebito trattenimento delle somme stesse

    La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

  • Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo

    La mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (nella specie, un atto di appello) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, sul tema dell’illecito omissivo NON permanente, cfr. tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 30 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Appropriazione indebita di somme spettanti al cliente e prescrizione dell’azione disciplinare: l’illecito deontologico è permanente

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito disciplinare di cui all’art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa “parallela” dell’appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), ha natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022

    NOTA:
    In tema di prescrizione disciplinare dell’illecito omissivo, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, le quali si sono espresse con riferimento alla responsabilità disciplinare dell’avvocato qualora l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro un termine perentorio (ad esempio, un atto d’appello), nel qual caso lo spirare del termine stesso, oltre il quale l’atto dovuto non possa più essere utilmente compiuto, determina il momento in cui il termine prescrizionale inizia a decorrere.

  • La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 29 aprile 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.