Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza l’avvocato che ometta di adempiere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate la collega, considerando che in questo caso il rapporto si svolge direttamente tra colleghi, ed è verso il mandante che si dirige l’affidamento dell’avvocato incaricato per la corretta e utile gestione della controversia, (e non certo verso l’ignoto cliente). (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 11 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 192