Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere (art. 21 ncdf). In particolare, tale sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato; conseguentemente, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell’incolpato a ravvedersi, ovvero la sua irrecuperabilità, tanto che la sua permanenza nel Ceto Forense sarebbe altrimenti fonte di irreparabile vulnus per la reputazione del ceto stesso, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto ben può consistere nella radiazione, quand’anche per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave (Nel caso di specie, il professionista aveva reiteratamente omesso di dar corso a distinti mandati ricevuti, riferendo falsamente ai clienti in ordine all’introduzione delle relative cause, al loro svolgimento e al loro esito positivo, in realtà negativo con condanna alla spese; inoltre, aveva continuato a svolgere l’attività professionale in periodo di sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Tag: cdf (prev.) art. 3
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182. -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182. -
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27 -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182. -
La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4.
In arg. cfr. pure:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
– Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117 -
La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4.
In arg. cfr. pure:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
– Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117 -
La sanzione disciplinare è unica anche in presenza di pluralità di addebiti
Il codice deontologico forense dispone all’art. 2 che in presenza di una pluralità di addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento deve essere valutato il comportamento complessivo dell’incolpato ed inflitta unica sanzione. Il procedimento disciplinare comporta infatti un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito dinanzi al CNF l’asserita nullità della decisione disciplinare che, all’esito della riunione di tre procedimenti disciplinari corrispondenti ad altrettanti addebiti, aveva irrogato un’unica sanzione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’appello).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27
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Responsabilità disciplinare ed evitabilità della condotta tenuta (cd suitas)
Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta.