La responsabilità del professionista che si avvale di altri per l’espletamento di attività che rientrano nel suo mandato è responsabilità che si giustifica quale manifestazione dell’obbligo di controllo del comportamento altrui, né, in senso contrario, può in alcun modo rilevare il difetto di suità della condotta (art. 3 c.d.f.), atteso che volontarietà non significa che la volontà deve presidiare la produzione dell’effetto, quanto piuttosto il se dell’atto. (In applicazione di tale principio, il C.N.F. ha ritenuto che il demandare a terzi l’attività di parcellazione costituisce piena e consapevole manifestazione dell’esistenza di una volontà di porre in essere una sequenza causale che, in potenza, può dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, quali, nello specifico, l’esposizione di importi eccessivi e per giunta nemmeno corrispondenti all’attività professionale effettivamente espletata). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).
Tag: cdf (prev.) art. 3
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Avvocato – Norme deontologiche – Autenticazione delega mai conferita – Dovere di diligenza – Violazione – Sussistenza.
Il comportamento del professionista che, nella qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell’atto di appello le firme di coeredi che invece mai l’abbiano apposta, non integra violazione dei principi di probità (art. 5 c.d.) e verità (art. 14 c.d.), dovendo piuttosto essere ravvisata una responsabilità per violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.), il quale si sostanzia, appunto, nella attenzione che deve essere prestata nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell’ambito del giudizio. Tuttavia, pur non essendo in discussione il principio sulla responsabilità dell’avvocato nella certificazione dell’autografia, può riconoscersi che laddove, come nella specie, non vi sia stata una cosciente volontà di venir meno ai propri doveri, difetta la volontarietà dell’azione, che è elemento indispensabile (art. 3 c.d.f.) per sanzionare un comportamento deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 208
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Avvocato – Norme deontologiche – Molteplicità di addebiti – Sanzione.
La decisione con cui il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti in relazione ai quali l’incolpato è stato dichiarato responsabile non può ritenersi affetta da nullità per violazione dell’art. 2 c.d.f., secondo il quale, in presenza di una pluralità di addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, deve essere valutato il comportamento complessivo dell’incolpato ed inflitta unica sanzione. Invero, ove risulti confermata la responsabilità dell’incolpato in sede di appello, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 25 luglio 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Imputabilità – Elemento soggettivo – Consapevolezza illegittimità condotta – Irrilevanza – Volontarietà dell’azione – Sufficienza
Ai fini della imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), decisione n. 112 del 18 luglio 2011
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Art. 3 – Volontarietà dell’azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.