Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 cdf); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, quarto comma, in relazione all’art. 25, primo comma, cdf). La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
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Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE:
In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
In arg. cfr. pure CNF n. 65/2025 (secondo cui al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale) e CNF n. 340/2024 (secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973). -
Patto di quota lite e compenso sproporzionato
In tema di accordi sulla definizione del compenso (art. 25 cdf), il patto di quota lite -quand’anche lecito perché stipulato nel periodo intermedio(1)- non può comunque derogare al divieto deontologico ex art. 29 co. 4 cdf di richiedere compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025
NOTA
1) In arg. cfr. CNF n. 15/2023, Cass. SSUU n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016, secondo cui “La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero: 1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione; 2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 cod. civ. da parte dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità; 3) infine, nuovamente vietato in base all’art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
2) In senso conforme, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014. -
Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdf), cioè se la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, per una causa di valore pari ad € 769.000 e di modesta complessità giuridica, l’avvocato aveva richiesta a titolo di compenso professionale la somma di € 115.000, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 32.400).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025
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Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025
NOTE:
1) In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
2) In arg. cfr. CNF n. 340/2024, secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. -
L’omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 63 del 10 marzo 2025
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L’omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025
NOTA:
In senson conforme, da ultimo, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024. -
Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdf), cioè se la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesta a titolo di compenso professionale la somma di € 557.751,13, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 44.000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025
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Accordo sul compenso: la quota va calcolata su un importo predefinito
Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non vìola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un quantum (pre-)determinato, sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. -
L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Arnau), sentenza n. 488 del 31 dicembre 2024