L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Tag: cdf (nuovo) art. 29
-
La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento
Vìola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un ulteriore compenso al cliente, dopo che questi gli aveva già pagato la sua precedente parcella a saldo).
-
L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155
-
Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza dell’ammissione al beneficio stesso (Nel caso di specie, il professionista aveva controfirmato, per autentica, l’istanza di ammissione e, per presa visione, il decreto di Ammissione al beneficio da parte del Giudice. In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo all’incensuratezza dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
-
La richiesta di un compenso eccessivo non costituisce altresì minaccia di azioni od iniziative sproporzionate
La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sè non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 codice deontologico, già art. 48 codice previgente) sol perché l’importo richiesto sia eccessivo rispetto all’attività effettivamente svolta (art. 29 codice deontologico, già art. 43 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
-
Come stabilire se il compenso è sproporzionato o eccessivo
Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, pur dopo aver dichiarato di accettare transattivamente la somma di euro 200, il professionista aveva tuttavia richiesto il pagamento di euro 1500, a fronte di un’attività per la quale, invece, il compenso professionale congruo era tra 60 e 375 euro).
-
Omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti: il condono fiscale non scrimina l’illecito deontologico
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72). Peraltro, l’illecito deontologico in parola non è neppure scriminato dall’adesione dell’incolpato all’eventuale condono fiscale, salvo espressa previsione normativa in tal senso (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato la sanzione disciplinare contestando la sussistenza dell’illecito deontologico di omessa fatturazione, per il solo fatto di aver aderito al c.d. “condono tombale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 9 settembre 2017, n. 113
NOTA:
Per una previsione normativa espressa in materia disciplinare, cfr. il D.Lgs. Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia), nonché il D.Lgs. n. 95 del 12 febbraio 1948 (Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato).
Sull’inapplicabilità di amnistia, indulto e benefici penali in ambito disciplinare, salvo diversa previsione normativa espressa, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016. -
La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi
L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (Nel caso di specie, a fronte di un congruo importo di 25mila euro circa, l’avvocato aveva richiesto un compenso di oltre 400mila euro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 13 luglio 2017, n. 102
-
L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 10 luglio 2017, n. 86
-
Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 3 luglio 2017, n. 79