Tag: cdf (nuovo) art. 29

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • Illecito esporre in parcella costi vivi in realtà non sostenuti

    Vìola gli artt. 5, 6, 43 del Codice Deontologico previgente e 9, 29 comma 2 CDF, l’avvocato che espone al cliente compensi per il costo del domiciliatario che, al contrario, non ha chiesto di essere pagato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Zauli), decisione n. 16 del 22 febbraio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato professionale e agli obblighi fiscali

    Vìola gli artt. 8 (dovere di diligenza), 40 (obbligo di informazione sullo svolgimento del mandato) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 12 e 27 CD), l’avvocato che comunica con grave ritardo all’assistito la sentenza sfavorevole e l’art. 15 (dovere di adempimento fiscale) del Codice Deontologico previgente (oggi artt. 16 e 29, 3 comma, del CD), per non avere emesso fattura relativa al pagamento di un compenso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 31 del 4 giugno 2019

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    Vìola gli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che chiede il pagamento di compensi (nella specie, superiori a € 10.000,00) ad un cliente per prestazioni in relazione alle quali il cliente stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Piva), decisione n. 32 del 3 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’omessa (o tardiva) fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola gli artt. 9 e 29 comma 3 CDF l’avvocato che percepisce acconti senza rilasciare il prescritto documento fiscale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 40 del 9 maggio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La mancata restituzione della documentazione al cliente e l’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    Vìola i propri doveri l’avvocato che a seguito di revoca del mandato e nonostante esplicita richiesta non consegni al cliente tutta la documentazione, non fornisce nota dettagliata delle prestazioni eseguite relative ad una fattura emessa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Stella), decisione n. 62 del 16 luglio 2019

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione e di restituzione dei documenti

    1) vìola l’art. 26, 3 comma del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 del Codice Deontologico previgente) e l’art. 27 del nuovo Codice Deontologico (già art. 38 e 40 del Codice Deontologico previgente), l’avvocato che non compie gli atti inerenti il ricevuto mandato, per non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del proprio assistito e per non aver informato il proprio assistito, quando richiesto, sullo svolgimento del mandato affidatogli;
    2) vìola l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 42 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non restituisce alla parte, nonostante ripetute richieste dello stesso anche formalizzate a mezzo del suo successivo difensore, la documentazione da questo ricevuta per l’espletamento del mandato;
    3) vìola gli artt. 16, 1 comma, e 29, 3 comma, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 15 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al pagamento di un acconto ricevuto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 6 del 16 febbraio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti e l’inadempimento al mandato nonché al connesso dovere di informazione

    Vìola gli art. 6, 7, 8, 15, e 40 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che non emette il documento fiscale relativo al fondo spese ricevuto dal cliente (o per averlo emesso a distanza di molto tempo dall’incasso) che non esegue con la diligenza e la sollecitudine richiesta l’incarico conferitogli, omettendo inoltre, e nonostante fosse stato variamente sollecitato, di informare il cliente circa lo stato di avanzamento della pratica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Borghesi), decisione n. 21 del 19 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDF l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Viola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 29 comma 3 CDF) l’avvocato che non emette il prescritto documento fiscale per ogni somma ricevuta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Arnò), decisione n. 39 del 26 giugno 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO