Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf).
Tag: cdf (nuovo) art. 27
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La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente
La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 282 del 28 giugno 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 262/2022, CNF n. 106/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2014. -
Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.
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Le caratteristiche dell’informazione al cliente
Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 218 del 27 maggio 2024
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Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 172 del 7 maggio 2024
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La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente
La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37. -
La richiesta di un compenso maggiore di quello preventivato per l’attività professionale
Costituisce violazione dell’art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) il comportamento dell’avvocato che richieda un compenso ulteriore rispetto all’importo indicato nel preventivo per quella medesima attività professionale (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
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Mancata informazione al cliente: il dies a quo prescrizionale nel caso di revoca o rinuncia del mandato
La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023
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L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 127 del 16 giugno 2023
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Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancato o tardivo compimento di un atto nei termini di legge
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 127 del 16 giugno 2023