Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non vìola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un quantum (pre-)determinato, sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.