Tag: cdf (nuovo) art. 25

  • Accordo sul compenso: la quota va calcolata su un importo predefinito

    Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non vìola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un quantum (pre-)determinato, sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.

  • Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale

    Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 2169/2016 nonché CNF n. 260/2015, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013.

  • La ratio del divieto di patto di quota lite

    La ratio del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → e art. 13 co. 3 e 4 L. n. 247/2012) e risiede nella tutela dell’interesse del cliente e della dignità della professione forense proprio per evitare la commistione di interessi tra cliente ed avvocato che invece si avrebbe quando il compenso fosse collegato, in tutto o in parte all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF parere n. 19/2007, CNF n. 138/2005, CNF n. 300/2004, CNF n. 221/1998.

  • Patto di quota lite: l’illiceità non è scriminata dalla congruità del compenso così pattuito.

    Una volta accertata la violazione del divieto del patto di quota lite (art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →), nessun rilevo assume l’eventuale proporzionalità e ragionevolezza del compenso così pattuito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

  • Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale

    Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

  • Patto di quota lite: consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato

    Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti. Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022.

  • Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria

    Dal combinato disposto del terzo(1) e del quarto(2) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

    NOTE:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024.
    (1) Il comma è ribadito nell’art. 25 co. 1 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →.
    (2) Il divieto è ribadito nell’art. 25 co. 2 cdf.

  • Accordo sul compenso: le conseguenze della violazione del divieto di patto di quota lite

    Qualora l’accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l’intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l’attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

  • Patto di quota lite: sempre illecito l’accordo che preveda compensi manifestamente sproporzionati

    Quand’anche stipulato durante la finestra temporale di liceità civilistica del patto di quota lite, l’accordo sul compenso professionale non può derogare al divieto deontologico di cui all’art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, con conseguente sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso allorché preveda compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta (Nel caso di specie, la cliente conferiva mandato all’avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del marito in un sinistro stradale, all’uopo sottoscrivendo nell’anno 2009 un accordo con cui riconosceva al professionista un compenso pari al 50% del risultato ottenuto, ovvero la somma di € 329.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.
    In arg. cfr. CNF n. 15/2023, nonché Cass. n. 6002/2021, secondo cui la liceità civilistica del patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, ovvero:
    1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;
    2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 c.c. cit. da parte dell’art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. “Lenzuolate Bersani”), che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità;
    3) infine, nuovamente e tuttora vietato in base all’art. 13 L. n. 247/2012.

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.