Tag: cdf (prev.) art. 23

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Ritardo in udienza – Equa attesa – Obbligo – Sussiste.

    Il professionista che, in nome del dovere di difesa verso il proprio cliente, non tollera il ragionevole ritardo (10 minuti circa) del collega di controparte, ma chieda darsi atto dell’assenza e faccia fissare udienza di conclusioni definitive, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante. Infatti, se è principio fondamentale che il dovere di difesa prevalga sul dovere di colleganza, è pur vero che non si viola il primo se si assume un comportamento che contemperi i rispettivi diritti nel rispetto dei principi di lealtà e ragionevolezza (nella specie all’avvocato che non ha aspettato il collega per dieci minuti è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 4 luglio 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BONAZZI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137

  • L’avvocato può registrare la telefonata del collega a tutela del proprio cliente

    Non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente. (Nella fattispecie il professionista aveva registrato le conversazioni intercorse con il legale della controparte al fine di acquisire la prova della commissione del reato di tentata estorsione, e il Consiglio nazionale forense ha pronunciato nel senso indicato, su rinvio della Suprema Corte che aveva demandato di accertare se l’utilizzazione delle registrazioni in oggetto fosse avvenuta a tutela di un legittimo interesse, leso o esposto a pericolo dalla condotta altrui; se la rivelazione aveva arrecato o meno un nocumento ingiusto; se fossero quindi meritevoli di tutela i colloqui telefonici intervenuti). (Accoglie ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Vicenza del 13 maggio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. SCASELLATI SFORZOLINI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 118

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza e riservatezza – Dovere di difesa.

    Nemmeno il fine, peraltro commendevole, di dare il massimo della tutela all’interesse del proprio cliente, fosse anche quello della libertà personale, può giustificare la lesione del principio deontologico legato al dovere di riservatezza in ordine alle comunicazioni tra colleghi, vero cardine sul quale poggia la deontologia forense. (Nella specie è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo dell’1 dicembre 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 110

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di verità e lealtà.

    È indiscutibile che un collega debba fare conto su quanto un altro avvocato affermi di avere personalmente compiuto e che – come accaduto nel caso di specie – un professionista non possa fare affermazioni contrarie al vero per ciò che riguarda i propri comportamenti, senza incorrere in una violazione censurabile sotto il profilo disciplinare. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze dell’8 luglio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 30

  • Art. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

    Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
    I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
    II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
    III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
    IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
    V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
    VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.