Tag: cdf (prev.) art. 23

  • L’obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all’udienza (nella specie dovuto ad un pneumatico forato), dopo un’attesa di appena 5 minuti chieda al Giudice di dare atto dell’assenza del collega e di trattare la causa fissata per l’escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria. Peraltro, l’esclusione di un pregiudizio a seguito di rimessione in termini, non far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, ma anzi rappresenta la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137.
    Per i casi di esclusione della responsabilità disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza dell’8 marzo 1990, n. 5 (nella specie: un’ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 8 marzo 2002, n. 13 (nella specie: due ore di attesa).

  • L’accordo con la controparte assistita da collega

    E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 22.09.2012 n. 129.

  • L’avvocato che subentri al collega senza adoperarsi per il saldo commette un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione)

    Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non inizia il suo decorso finché non cessi la condotta incriminata, che nella specie assume i connotati della continuità e della permanenza (Nella specie, il professionista subentrava al collega senza preoccuparsi di sapere se i suoi onorari fossero stati saldati o adoperarsi per il loro pagamento, con ciò violando l’art. 23 del codice deontologico).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
    NOTA:
    Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • L’obbligo di adoprarsi per il pagamento della parcella del collega non è escluso dalla conflittualità di questo con il cliente

    I rapporti conflittuali tra il cliente ed il collega cui si sia subentrati non valgono di per sè ad escludere l’obbligo del nuovo difensore di avvertire il collega sostituito e di adoprarsi affinché il cliente soddisfi le sue richieste economiche, con onere della prova dell’assolvimento di tale obblighi a carico del professionista subentrante (Nel caso di specie, all’avvocato subentrato è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
    NOTA:
    In senso confome, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 22 luglio 2011, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151.

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione giudiziaria nei confronti di altro collega – Dovere di preventiva comunicazione – Limiti – Pregiudizio del diritto da tutelare – Nozione – Competenza territoriale – Illecito omissivo – Consumazione

    L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 canone II c.d.f. nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli Ufficiali Giudiziari (nella specie, peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione.
    Al fine di radicare la relativa competenza territoriale, l’illecito deontologico consistente nell’omessa comunicazione dovuta al Collega contro cui si intenda agire giudizialmente ex art. 22 canone II c.d.f. deve ritenersi consumato all’atto dell’incameramento dell’atto di citazione da parte dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello non preceduto dalla suddetta comunicazione.
    Al fine di valutare la ricorrenza del pregiudizio che la preventiva comunicazione dell’intenzione di agire in giudizio ex art. 22 c.d.f. possa arrecare al diritto da tutelare, nella potenziale collisione tra il dovere di colleganza, di cui è espressione lo stesso art. 22, ed il dovere di difesa è sempre quest’ultimo a prevalere, essendo l’obbligo di colleganza – come consegue altresì dalla lettura del novellato art. 23 c.d.f. – sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa. All’avvocato, tuttavia, e non certamente all’assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere alle istruzioni dei clienti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BORSACCHI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 200

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24, I e II canone, c.d.f. – Differenza.

    Le ipotesi contemplate dai primi due canoni dell’art. 24 c.d.f., ancorché entrambe palesemente riferite all’avvocato nei cui confronti sia stata sollevata una questione disciplinare, ne distinguono tuttavia la posizione in relazione alle diverse fasi procedimentali nelle quali si svolge l’obbligo dell’iscritto di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali di tale organismo pubblico osservando il dovere di verità. Allorquando sia stato aperto il procedimento disciplinare, il rapporto con il Consiglio è definito dalla posizione e dai connessi diritti di incolpato, e non sussistono esigenze di informative o chiarimenti preliminari diretti a stabilire la sussistenza di elementi che eventualmente giustifichino l’apertura di un procedimento, essendo questa già deliberata, sicché il silenzio, in tal caso, costituisce forma di esercizio del diritto costituzionale di difesa nel processo e non costituisce illecito autonomo, configurandosi il diritto di difesa quale limite al dovere di collaborare. Nel II canone, al contrario, l’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante, e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7, II canone, del c.d.f., riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 e 23 C.D.F.

    Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 20 e 23 del Codice Deontologico, suscettibile di essere sanzionato con l’avvertimento, il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest’ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 19 maggio 2005).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GRIMALDI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 116

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omessa comunicazione al C.d.O. di azione contro il collega – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, agendo giudizialmente verso un collega ometta, ex art. 23 c.d.f., di dare comunicazione al C.d.O. per il tentativo di conciliazione ove l’azione sia a carattere penale e sia stata iniziata per un reato ricorribile d’ufficio, non assoggettabile a conciliazione; il vincolo di colleganza, infatti, non può spingersi fino a invalidare il fondamentale dovere di fedeltà nella tutela degli interessi dei clienti e di una corretta esecuzione del mandato. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 30 maggio 2002)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 21 luglio 2003, n. 230

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Dovere di difesa – Azione contro il collega per la tutela del proprio assistito – Legittimità.

    Il principio e il vincolo di colleganza non può spingersi sino a invalidare il fondamentale dovere di fedeltà nella tutela degli interessi del cliente e di una corretta esecuzione del mandato; è pertanto legittimo il comportamento del professionista che, incaricato dal suo cliente, dopo aver tentato una bonaria conciliazione, agisca penalmente nei confronti di un collega per l’appropriazione indebita di somme. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 185

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di colleganza – Dovere di difesa – Dovere di correttezza – Produzione di documento tratto dal fascicolo di altro procedimento – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio la copia di un atto della controparte, prelevandolo dal fascicolo di un altro processo al quale era estraneo il proprio cliente, a nulla rilevando l’eventualità che tale comportamento sia stato posto in essere nell’esercizio della difesa del cliente stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 21 novembre 2000, n. 171