Tag: cdf (prev.) art. 15

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (ora, art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (ora, art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà

    La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86

  • Mancato invio del Mod. 5 e successiva regolarizzazione della posizione

    Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell’11.02.2011), la successiva regolarizzazione della posizione con conseguente revoca della sospensione stessa determina la cessazione della materia del contendere e, pertanto, l’inammissibilità del ricorso medio tempo proposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76
    NOTA:
    In senso conforme, tra el altre, C.N.F. 30.12.2011 n. 220.

  • Mancato invio del Modello 5 e conseguente sospensione a tempo indeterminato

    La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell’11.02.2011) non ha natura di sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), decisione del 1° giugno 2011, n. 79.

  • Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.

    E’ da premettere che la vigente legge professionale n. 247/2012, ed analogamente accadeva per la precedente, non ricollega conseguenze di sorta alle ipotesi di reiterate assenze da parte del Consigliere alle sedute del Consiglio.
    Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000) la quale, peraltro, demanda alla fonte statutaria l’individuazione delle ipotesi di decadenza dei Consiglieri Comunali a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari.
    Ne consegue che non può prevedersi, in assenza di una fonte primaria che lo legittimi, il potere del C.O.A. di individuare ipotesi di decadenza da un ufficio costituente, nell’ambito ordinamentale professionale, una sorta di munus publicum.
    Il fatto che la fattispecie non sia specificatamente disciplinata non comporta però che nel sistema professionale non sussistano norme idonee ad orientare le iniziative del C.O.A: il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell’Organo Collegiale, e che, quanto meno, dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve infatti essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all’esercizio della professione forense.
    Trattasi di norme pacificamente applicabili allo svolgimento di detto incarico istituzionale che, alla luce dell’importanza della funzione svolta e dell’alta responsabilità connessa, impone un rispetto ancor più rigoroso dei già stringenti principi che regolano l’attività di tutti gli avvocati.
    Tale essendo il contesto il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente deve essere valutato dall’Organo competente eventualmente chiamato a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico e segnatamente da quelli enunciati agli artt. 5, 8 e 15 C.D.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52

    Quesito n. 416, COA di Terni

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • Fedeltà fiscale dell’avvocato e potere ispettivo del COA

    I COA hanno il potere di vigilanza e di controllo ai fini dell’accertamento della fedeltà fiscale dell’avvocato, ragion per cui la verifica della emissione e della tempestiva emissione della regolare fattura rientra nei poteri naturali dei Consigli dell’Ordine (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito che tale potere ispettivo fosse rimesso invece all’Agenzia delle Entrate o alla GDF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96

  • L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96
    NOTA:
    In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133.

  • La violazione dei principi processuali dettati in tema di esame del minore

    L’audizione di soggetto minore senza il necessario preavviso ai genitori ed ai servizi sociali integra grave violazione dei principi di lealtà e correttezza, da sanzionarsi con la sospensione dall’esercizio della professione, e ciò indipendentemente dal tipo di procedimento nel quale tale prova debba essere utilizzata, dal momento che qualora si fosse trattato di giudizio civile si sarebbe dovuto chiedere l’intervento del Magistrato, se si fosse trattato di procedimento penale a seguito dell’esercizio dell’azione penale, si sarebbe dovuta rivolgere al P.M. motivata richiesta per l’espletamento di incidente probatorio, ricorrendone i presupposti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78