Tag: cdf (nuovo) art. 11

  • L’omessa informazione al cliente sullo stato della pratica vìola il rapporto di fiducia

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 26, 27 e 33 cdf. Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 11 cdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021

  • L’assenza ingiustificata all’udienza non è automatica fonte di responsabilità disciplinare

    L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente). (Nel caso di specie, il difensore d’ufficio di turno era stato sanzionato in sede territoriale perché risultato assente ingiustificato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che l’assenza ingiustificata era del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato e comunque dipesa da un impegno dell’incolpato stesso in altra udienza presso diverso tribunale, ha accolto l’impugnazione e quindi annullato la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 147 del 27 luglio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019.

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale

    Vìola gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 commi 1 e 3 CDF (corrispondenti agli artt. 5, 6, 35, 8, 12 e 38 CD previgente) l’avvocato che non adempie al mandato ricevuto e accettato, ritardando per anni il compimento del proprio lavoro e chiedendo continue proroghe accompagnate da inutili promesse, mai mantenute.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 75 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

  • La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi documenti di riconoscimento, codici fiscali e buste paga al fine di utilizzarli per scopi illeciti (Nel caso di specie, i documenti falsi erano serviti per ottenere un mutuo da un istituto di credito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 25 maggio 2018, n. 52

  • La formazione di una falsa sentenza costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 24 novembre 2017, n. 189