Tag: cdf (prev.) art. 10

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Intermediazione nel rapporto con il cliente – Violazione – Svolgimento dell’attività professionale in forma societaria – Società di fatto – Elementi oggettivi e soggettivi – Sussistenza

    Viene meno al dovere di indipendenza, impostogli dall’art. 10 del codice deontologico forense, l’avvocato che riceva i mandati professionali non direttamente dal cliente interessato, ma attraverso società di consulenza, la quale mantiene il rapporto con tale cliente ricevendo l’incarico di agire giudizialmente e ricevendo i relativi compensi.

    Costituiscono elementi di carattere oggettivo e soggettivo, idonei a configurare l’esistenza di una società di fatto tra l’avvocato ed una società di consulenza e, quindi, il non consentito svolgimento dell’attività professionale in forma societaria, la condivisione dei locali, l’utilizzo promiscuo di mobili ed attrezzature, l’accostamento di targhe sulla pubblica via del tutto identiche come materiale forma e caratteri, l’espressa indicazione della società di consulenza come “partner” nel sito web del professionista, nonché le modalità concrete di svolgimento del rapporto professionale con il cliente, sempre intermediato dalla società consulente, la quale riceve la remunerazione dell’attività legale per poi girare i relativi importi al professionista. (Nelle specie, il rapporto professionale con il comune cliente era costantemente intermediato, sia pure fittiziamente, dalla società di consulenza, che apparentemente riceveva in prima persona il mandato dal cliente stesso per il recupero dei crediti di questo verso terzi e percepiva poi effettivamente i compensi per l’attività professionale medesima svolta in concreto dall’avvocato ricorrente, il quale peraltro tali compensi provvedeva successivamente a rifatturare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), decisione n. 31 del 16 marzo 2011

  • Art. 10 – Dovere di indipendenza.

    Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
    I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.