Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la sanzione disciplinare irrogatagli in primo grado).
Tag: cdf (prev.) art. 10
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Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito
Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194
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Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)
La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie.
Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza, correttezza e probità – Commistione di interessi personali e professionali – Violazione.
L’avvocato che, in un contesto negoziale complessivamente equivoco nel quale egli compaia come cessionario del credito ceduto da soggetto già fallito che egli assista legalmente nella medesima procedura concorsuale, curi un interesse proprio in danno dell’apparente cliente e dei soggetti che con lo stesso sono venuti a contatto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante che, oltre a svilire i doveri di indipendenza e di autonomia del rapporto, non rispetta i divieti relativi al conflitto di interessi ed al patto di quota lite, con conseguente grave pregiudizio per l’immagine della categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 5 giugno 2007).
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Esercizio attività di agente immobiliare – Violazione del dovere di indipendenza – Sussistenza
L’avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità (art. 16 C.D.) sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni ex art. 10 C.D. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 30 settembre 2008, n. 104
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza e imparzialità.
Integra violazione degli artt. 37 e 51 del codice deontologico la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell’avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 234
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di difesa – Omessa presenza in udienza – Omessa comunicazione al giudice dell’impedimento a partecipare – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di espletare il mandato ricevuto non partecipando all’udienza per la difesa della parte assistita ed omettendo, altresì, di comunicare al giudice il proprio impedimento. (Nella specie, in considerazione del fatto che l’avvocato ha successivamente prodotto, a giustificazione dell’impedimento, un certificato medico in cui si attestava uno stato febbrile che gli impediva di partecipare, la sanzione dell’avvertimento è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 luglio 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Dovere di verità – Violazione.
Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non essendo l’autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tale illecito contegno, infatti, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 c.d., ed in particolare il punto 6.I che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all’art. 14.I c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167