L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → e art. 31 co. 1 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 27 Maggio 2024 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 27 Aprile 2018 (censura)