Sull’istanza di ricusazione al CNF decide il CNF stesso

In tema di procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense, sull’istanza di ricusazione di uno o più componenti del Collegio decide il CNF stesso, senza alcuna sospensione del giudizio (artt. 37, 64 L. n. 247/2012, art. 49 RDL n. 1578/1933).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 21 Giugno 2018 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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