Sull’impugnazione del proscioglimento dell’incolpato

La decisione del CDD che definisce il procedimento disciplinare deliberando il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare» (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 27 Reg. CNF 2/2014) può essere impugnata dai soggetti legittimati (COA di appartenenza dell’incolpato, Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione) dinanzi al CNF, il quale decide nel merito della responsabilità disciplinare e -ove accolga il ricorso- determina la relativa sanzione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza dell’incolpato aveva impugnato la decisione con cui il CDD, all’esito del procedimento disciplinare, aveva prosciolto l’incolpato. Il CNF ha accolto il ricorso e ha inflitto all’incolpato la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024

NOTA:
Sulla diversa fattispecie dell’annullamento della delibera di archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020, secondo cui, in tal caso, “il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre-procedimentale e gli atti vanno pertanto restituiti al CDD a quo per le conseguenti determinazioni giacché, qualora il CNF decidesse direttamente nel merito, sarebbe evidentemente pregiudicato il diritto dell’incolpato di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 08 Aprile 2024 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 16 del 12 Ottobre 2022 (assoluzione)
abc, Giurisprudenza CNF

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