Sulla rilevanza disciplinare dell’autocertificazione falsa

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che sottoscriva una inveritiera autocertificazione ex art. 76 DPR n. 445/2000 (nella specie, falsa attestazione circa l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari nel quinquennio antecedente), e ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta stessa (art. 483 c.p.), nonché dal fatto che il modulo di dichiarazione, mancante della sola sottoscrizione, fosse precompilato da terzi (ufficio destinatario, propri collaboratori, ecc.).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 274 del 6 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 14 Marzo 2024 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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