Sulla responsabilità disciplinare dell’avvocato che riporti in giudizio fatti falsi come appresi dal cliente

Va mandato assolto da responsabilità deontologica l’avvocato che riferisca in giudizio fatti e circostanze, riferitegli dal cliente e di cui non abbia diretta conoscenza (art. 50 co. 5 cdf), poi dimostratesi non rispondenti al vero ma ex ante plausibili, ove non sia specificamente dimostrata, anche per presunzioni, una negligenza ovvero una consapevolezza della falsità stessa da parte dell’incolpato, con relativo onere, anche motivazionale, a carico del CDD, stante il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 232/2025, CNF n. 221/2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 Ottobre 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 08 Aprile 2025 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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