Sulla condotta irreprensibile (già “specchiatissima e illibata”)

Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della condotta “specchiatissima e illibata” (RDL 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (L. 31/12/2012, n. 247) che, tuttavia, sia pure con meno enfasi, non modifica il contenuto sostanziale del requisito di iscrizione e permanenza all’albo o registro, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense. In particolare, escludono la sussistenza di detto requisito i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche, in quanto idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del richiedente anche e soprattutto in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 473 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 475 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 477 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Giugno 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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