Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della condotta “specchiatissima e illibata” (RDL 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (L. 31/12/2012, n. 247) che, tuttavia, sia pure con meno enfasi, non modifica il contenuto sostanziale del requisito di iscrizione e permanenza all’albo o registro, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense. In particolare, escludono la sussistenza di detto requisito i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche, in quanto idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del richiedente anche e soprattutto in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
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