Sul termine entro cui il COA decide sulle domande di iscrizione all’albo

L’art. 17, comma 7, L. 247/2012 pone in capo al COA un termine di trenta giorni per decidere sulle istanze di iscrizione all’abo, soggiungendo però che – ove il predetto termine non sia rispettato – l’istante “può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione”: questa è perciò l’unica conseguenza prevista dalla legge per il caso di violazione del termine a provvedere, sicché ove l’istante non abbia usufruito dello strumento messo a disposizione dall’ordinamento, poiché non interposto tempestivo ricorso per chiedere al CNF di decidere nel merito, non può poi utilmente dolersi della violazione (nella specie, peraltro minima) del termine per provvedere nel successivo ricorso avverso il provvedimento di rigetto medio tempore intervenuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 473 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 475 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Giugno 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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