Il CNF è competente, ai sensi dell’art. 36 L. n. 247/2012, a pronunciarsi in ordine ai conflitti – negativi o positivi – di competenza tra CDD diversi. Tale conflitto, peraltro, è ammissibile anche se solo potenziale (virtuale), ovvero quando ancora nessun procedimento disciplinare risulti ancora aperto tra i CDD stessi, allorché il relativo ricorso risulti sorretto da un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata e non da un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
NOTA:
Sull’ammissibilità del conflitto “virtuale”, la sentenza di cui in massima dissente motivatamente dal proprio precedente orientamento, espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 77 del 18 Settembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 321, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 5 luglio 2004, n. 151.
Sulla legittimazione attiva esclusiva dei CDD a sollevare dinanzi al CNF il conflitto di competenza in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 77 del 18 settembre 2019.
Sulla decidibilità d’ufficio da parte del CNF di un conflitto di competenza tra CDD cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 18 del 20 Marzo 2018.
Sull’inammissibilità di un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 9 del 25 Gennaio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Frasca Raffaele), sentenza n. 412 del 14 Gennaio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 17 Luglio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 30 Settembre 2020
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11167 del 06 Aprile 2022 (respinge)
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