In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria. Il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è, pertanto, (e resta) la commissione del fatto ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 11 del 03 Dicembre 2018 (sospensione)
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