Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 11 Ottobre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 16 Ottobre 2017 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21351 del 19 Luglio 2023 (accoglie)
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