Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Marzo 2018 (sospensione)
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