Sospeso l’avvocato di ente pubblico che assuma incarichi incompatibili con il predetto ruolo

L’avvocato di ente pubblico (art. 23 L. n. 247/2012) non può assumere ulteriori incarichi, incompatibili con il predetto ruolo, giacché deve esercitare esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico (Nella specie, l’avvocato di un Comune aveva contemporaneamente assunto l’incarico di Dirigente Risorse Umane, di Segretario generale del Comune e di Dirigente Polizia municipale. In applicazione del principio di cui in massima, accertata l’incompatibilità professionale ex art. 16 cdf, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 8 del 26 Giugno 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment