Sospeso l’avvocato che sottace al G.E. la dichiarazione negativa del terzo pignorato

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’assegnazione della somma, ometta di dichiarare al Giudice dell’Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (e ciò anche a prescindere dall’asserita falsità della predetta dichiarazione stessa), così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all’art. 549 c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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