Sospeso l’avvocato che si appropri indebitamente del denaro del proprio praticante

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare dal proprio praticante una somma di denaro con il pretesto di provvedere alla relativa iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati, in realtà mai avvenuta, nonché a titolo di “cauzione” per la domiciliazione professionale dello stesso nello studio legale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 29 Agosto 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 30 Dicembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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