Sospeso l’avvocato che minacci il debitore di rivelare una sua presunta relazione extraconiugale in caso di mancato adempimento

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che minacci controparte con azioni sproporzionate e vessatorie (art. 65 cdf) rivolte ad intimidirla prefigurandole conseguenze nefaste sul piano personale, come la rivelazione al coniuge della stessa di una sua presunta relazione adulterina (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di anni 2 e mesi 6).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 123 del 28 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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