Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio di un magistrato, ancorché su invito di quest’ultimo, al fine di concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella definizione di un giudizio, e ciò a prescindere dall’effettivo perfezionamento dell’accordo illecito e del suo successivo adempimento (Nel caso di specie, l’avvocato -condannato in sede penale ad 1 anno di reclusione per i medesimi fatti- aveva poi omesso di corrispondere al magistrato la somma concordata nonché di comparire alle successive udienze del processo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 124 del 28 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 38 del 24 Maggio 2021 (sospensione)
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